LA COSTITUZIONE
Art. 1 – Denominazione e sede
È Costituita un’associazione con la denominazione di Federazione Italiana Pilates & Benessere Psico-fisico, avente sede in Terni, Via Lodovico Aminale, 61. L’eventuale modifica della sede nell’ambito comunale, deliberata dal consiglio direttivo, non costituisce modifica del presente statuto.
Art. 2 – Scopo
La F.I.P.& B è costituita in forma di associazione non riconosciuta a carattere apartitico e senza scopi di lucro.
La F.I.P.&B ha lo scopo di promuovere, regolamentare, disciplinare e diffondere in tutto il territorio nazionale la disciplina del pilates e dell’attività motoria in genere intesa come forma di benessere psico-fisico. A tal fine organizzerà manifestazioni, eventi, convegni, corsi di formazione, corsi di aggiornamento, seminari, fiere.
Potrà operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati.
Svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa alla pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima disciplina.
Sviluppare attività sussidiarie culturali, di comunicazione,indagine e ricerca finalizzate alla promozione ed alla diffusione della disciplina del pilates e benessere psico-fisico in genere, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla diffusione della pratica sportiva.
Nel perseguimento delle proprie finalità, gli organi centrali e periferici possono: a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l’organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici b)svolgere iniziative socio-culturali: c) svolgere attività di tempo libero, educative e formative; d) detenere quote di società che svolgono attività strettamente connesse ai propri fini.
Art. 3 – Sede e Durata
La F.I.P.& B ha sede in Terni ed ha durata illimitata.
SOCI
Art. 4 – Domanda
I soci della F.I.P&B sono persone fisiche, denominati tesserati, ed enti, dotati o meno di personalità giuridica, denominati affiliati.
I tesserati si distinguono in:
- Tesserato istruttore;
- Tesserato sostenitore e dirigente;
- Tesserato amico del pilates.
Sono tesserati F.I.P.&B le persone fisiche iscritte alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche divenute soci della F.I.P.& B medesima.
La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della vidimazione della tessera. I tesserati hanno il diritto di partecipare alle attività della F.I.P.&B. attraverso le rispettive società iscritte, e di concorrere ,se in possesso dei requisiti prescritti alle cariche sociali elettive. I tesserati sono tenuti all’osservanza dello statuto e dei regolamenti della F.I.P&B.
Gli stessi cessano di appartenere alla F.I.P&B per a) dimissioni da socio della F.I.P&B della società sportiva per le quali sono tesserati; b) cessazione della carica o della qualifica per la quale sono tesserati; c) radiazione imposta dai competenti organi della F.I.P&B; d) nell’ipotesi prevista dal precedente art.6.
Gli affiliati si distinguono in:
- Centro associato F.I.P.&B;
- Centro associato di sezioni.
Le domande di affiliazione delle società e delle associazioni sportive alla F.I.P&B devono essere presentate al Consiglio Direttivo, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dallo statuto.
Per ottenere l’iscrizione alla F.I.P&B sono richieste alle società sportive i seguenti requisiti:
- Un numero di tesserati non inferiore a 10;
- L’adesione espressa ed incondizionata alle finalità espresse all’art. 2 del presente statuto;
- Potranno essere istituite delle nuove categorie di affiliati o tesserati in relazione all’istituzione di sezioni nuove;
- Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo;
- La validità della qualità di socio si intende conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e con il pagamento della quota associativa per ogni categoria di socio prescelta;
- Le quote sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi;
- È esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa da parte dei soci tesserati ed affilati.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
- Società affiliate: a) hanno il diritto di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee degli organi associativi secondo le norme dello statuto e dei regolamenti per mezzo di un loro rappresentante; b) Organizzare manifestazioni ed eventi promozionali secondo le norme emanate dagli organi competenti.
- Tesserati: hanno diritto di partecipare, se maggiorenni, con diritto di voto, alle assemblee; partecipare alle manifestazioni ed eventi (tesserato sostenitore); hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della F.I.P&B e di osservare le regole dettate dal CONI a tutela dell’ordinamento sportivo.
Art. 6 – Decadenza
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi : a)recesso,; b) mancato pagamento della quota associativa annua; c) mancato rinnovo della domanda di tesseramento ed affiliazione ;d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo ,pronunciata contro il tesserato ovvero l’ente affiliato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della federazione.
I soci che cessano di far parte della F.I.P.& B per qualsiasi ragione devono adempiere agli obblighi contratti nei confronti dell’associazione, delle altre società affiliate nonché dei propri tesserati.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel Corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
GLI ORGANI
Art. 7 – Organi associativi
Gli organi associativi sono : a) l’assemblea nazionale; b) il Presidente; c) Il consiglio Direttivo; d) il coordinatore delle sezioni; e) le sezioni; f) i delegati regionali e provinciali
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea nazionale è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dell’associazione.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli club affiliati, i delegati regionali e provinciali, ed i tesserati in regola con il versamento della quota annua per ciascuna categoria di socio prescritta.
È preclusa la partecipazione alle assemblee a chiunque sia stata comminata sanzione definitiva in corso di esecuzione.
Gli affiliati ed i tesserati godono di voto deliberativo.
Non è ammessa più di una delega per società affiliata o tesserato non presenti in Assemblea.
Art. 9 – L’assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea si riunisce in sede ordinaria ogni anno per deliberare in merito a: a) approvazione della situazione economica e finanziaria predisposta dal consiglio direttivo; b) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal consiglio direttivo; c) qualsiasi altra materia indicata nell’ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea, inoltre si riunisce ogni quattro anni per l’elezione del presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’assemblea si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a: a) modifiche da apportare allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti; b) scioglimento dell’associazione con contestuale indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all’atto di scioglimento dell’associazione.
Art.10 – Convocazione
1. La convocazione delle Assemblee avverrà minimo dieci giorni prima mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’associazione ovvero con altri mezzi ritenuti idonei alla diffusione della convocazione quali mail, social network, sms, fax, raccomandate , ecc…
- L’atto formale di convocazione è in ogni caso adottato dal Presidente.
- Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere convocata in territorio italiano.
Art.11 – Validità
- L’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine, dal vice-presidente o dal componente più anziano del consiglio direttivo o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci.
- Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell’associazione.
Art.12 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Art.13 – Decadenza e sostituzione
Il Consiglio direttivo decade ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi: a) dimissione o impedimento definitivo del Presidente; dimissione della metà più uno dei membri del consiglio Direttivo anche se non simultanea.
Nei casi sopra indicati il Consiglio resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’Assemblea convocata per le nuove elezioni entro 90 giorni dal verificarsi della condizione e che dovrà aver luogo entro i successivi 30 giorni.
I Consiglieri dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l’incarico, se in numero inferiore alla metà, verranno progressivamente sostituiti da coloro che nell’ultima tornata elettorale avranno ottenuto il maggior numero di voti, dopo gli eletti.
Art.14 – Convocazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Ogni componente del Consiglio direttivo esprime un voto. In caso dfi parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi lo ha presieduto alla riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Art.15 – Compiti
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nulla escluso. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo: a) redigere ed approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché la relazione accompagnatoria.; b) Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l’assemblea straordinaria qualora ve ne siano le condizioni o venga chiesto dalla metà più uno dei soci; c) predisporre le linee programmatiche della F.I.P.& B e delle eventuali sezioni autonome; d) in caso di accertate irregolarità gestionali e funzionali, sospendere e/o revocare l’autonomia delle sezioni e prendersi carico dei compiti alle medesime conferiti e) nominare e revocare il coordinatore delle sezioni f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività di formazione, ai corsi di aggiornamento ed agli eventi e manifestazioni sia del pilates che delle eventuali altre sezioni; g) assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale dipendente e collaboratori ed in particolare la scelta degli istruttori; h) adottare provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; i) curare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;l) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci; provvedere al tesseramento ed all’affiliazione degli enti sportivi alla F.I.P.& B; m) nominare delegati regionali e provinciali.
Art.16 – Rendiconto economico e finanziario
Il Consiglio Direttivo cura la redazione annuale del bilancio consuntivo.
Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il termine di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art.17 – Presidente
Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento della F.I.P.& B e nell’ambito delle indicazioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio Nazionale.
Ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto della F.I.P.& B.
Convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea nazionale.
Art.18 – Vicepresidente
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.19 – Segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione della Proprietà della F.I.P.& B ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
LE SEZIONI AUTONOME
Art. 20 – Il Coordinatore delle sezioni
Il Coordinatore delle sezioni è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica fin quando conserva la fiducia del consiglio Direttivo. Non sussistono limiti alla riproposizione della sua nomina. Il coordinatore ha il compito di assicurare la funzionalità delle sezioni secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. Adotta in via di urgenza tutti provvedimenti aventi efficacia immediata, necessari alla realizzazione delle finalità perseguite dalle sezioni, comunicandoli tempestivamente al Presidente che entro 48 ore ne ratifica la validità.
Art. 21 – La sezione
È possibile istituire all’interno della F.I.P.& B sezioni qualora vi siano necessità di promuovere e di organizzare un particolare gruppo di affiliati e/o tesserati che abbiano esigenze particolari o settoriali.
La sezione è costituita dagli affiliati e dagli istruttori che chiedano espressamente di aderirVi.
Essa promuoverà ed organizzerà l’attività di formazione e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi nonché elaborerà i programmi che riguardano gli operatori della sezione.
Allo scopo recepisce le istanze dei propri iscritti, esprime pareri ed elabora proposte da sottoporre ai referenti istituzionali competenti ponendosi quale necessario interlocutore degli stessi, coordina le iniziative e le attività degli affiliati, stipula convenzioni con enti ed associazioni che perseguono la stessa finalità.
La gestione economica, amministrativa delle sezioni rimane in capo alla F.I.P.& B.
L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 22 – I delegati regionali e provinciali
- La F.I.P.& B potrà nominare sul territorio, delegati regionali e provinciali.
- I delegati territoriali attuano le linee programmatiche indicate dal consiglio Direttivo e dal Consiglio Nazionale.
Il delegato regionale; a) Predispone la relazione relativa alla gestione nella regione b) promuove le attività secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea nazionale; c) ha la competenza sull’assetto territoriale della regione e formula le relative proposte al Consiglio direttivo nazionale d) coordina i rapporti tra i comitati della regione al fine di sviluppare la F.I.P.& B nel territorio secondo la realtà sociale e le esigenze organizzative.
PATRIMONIO
Art. 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.
Art. 24 – Mezzi finanziari
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo , dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 25 – Arbitrato
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci tesserati ed affiliati nonché tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, anche 1, nominati di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Terni.
Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo dei possibili arbitri.
L’altra parte dovrà nominare/confermare i propri arbitri entro il successivo termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della missiva di cui al precedente punto ed in difetto sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Terni.
L’arbitrato avrà sede a Terni, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente del Collegio e deve essere depositato per l’esecuzione entro 10 giorni dalla data di sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria della F.I.P.& B che provvederà ad avvertire ufficialmente le parti.
I tesserati ed affiliati, con l’accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria sempreché disposizioni di legge o di norme federali, a cui ha aderito la F.I.P.& B, non impongano procedure diverse.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26 – Scioglimento
La richiesta di scioglimento avviene su richiesta dell’assemblea straordinaria, presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, escluse le deleghe.
Lo scioglimento dell’associazione avverrà su delibera dell’assemblea, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
Art. 27 – Norme finali
Per la determinazione di norme particolari, per l’organizzazione di eventuali sezioni e per l’attuazione dei principi statutari il Consiglio Direttivo approverà un regolamento organico vincolante per i tesserati.
Il regolamento organico potrà contenere norme di giustizia e disciplina interne all’associazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.